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Manovra anticrisi, tutte le modifiche

di Nicoletta Cottone

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27 gennaio 2009

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Recupero aiuti illegittimi (articolo 24). Sostituito il riferimento normativo richiamato dalla norma (Dlgs 267/2000 "Testo unico degli enti locali" anziché la legge 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali) per l'individuazione delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, nei confronti delle quali l'Agenzia delle entrate procede al recupero degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi.

Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (articolo 31-bis). Viene introdotto l'articolo 31-bis che si occupa del "Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari". La norma dispone che l'applicazione dell'Iva sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone o sulla vendita di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio sia calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Regioni ed enti locali, esigibilità del credito (articolo 9). Per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La cessione è valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito.

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15). Ecco le modifiche approvate: disallineamento di valore per i soggetti che applicano gli Ias. Alcune tipologie di disallineamento, e in particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli Ias per valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamento, diversa procedura e diverso onere a carico del contribuente ai fini dell'affrancamento delle divergenze. Inoltre, per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, possibilità di applicare il comma 21 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%); rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie: dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale. Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20 per cento. L'opzione per la rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008) trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli Ias. Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore.

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16). Interpretazione autentica in materia di prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva: i servizi di consegna al depositario di questi beni sono da considerarsi a ogni effetto come introduzione nel deposito Iva e sono pertanto escluse dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell'imposta stessa. L'elenco dei dati identificativi degli iscritti a ordini di professionisti e collegi, con il relativo indirizzo di posta elettronica, ha carattere riservato ed è consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. Ampliate le tipologie di indirizzi di posta elettronica che le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in albi e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare ai fini previsti dall'articolo. Introdotte norme per agevolare l'uso della posta elettronica certificata, quale l'ordinario strumento di comunicazione, da parte delle imprese e dei cittadini. Originariamente, il comma 9 prevedeva che le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, se intercorse tra soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, non richiedessero che il destinatario dichiarasse previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. L'emendamento allarga questa possibilità anche ai soggetti indicati dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 16, ovvero alle imprese costituite in forma societaria nonché ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Obbligo per gli intermediari abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai legali rappresentanti della società – a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l'imposta da essi liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati. Con riferimento all'imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa. I tempi e le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Asemplificazione e di riduzione dei costi delle imprese si introducono alcune novelle al codice civile. Possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione all'ufficio delle entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento. Individuato nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie. Con la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci. Eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta. Limitati alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese. Modifiche in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci. Eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale. Disposizione transitoria: prevista l'entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

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